{"id":745,"date":"2017-05-31T15:43:06","date_gmt":"2017-05-31T13:43:06","guid":{"rendered":"https:\/\/scienzesensoriali.it\/il-codice-deontologico\/"},"modified":"2021-05-31T10:21:43","modified_gmt":"2021-05-31T08:21:43","slug":"the-code-of-ethics-standards","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/scienzesensoriali.it\/en\/association\/the-code-of-ethics-standards\/","title":{"rendered":"The Code of Ethics &#038; Standards"},"content":{"rendered":"<h3>Il presente codice deontologico definisce i principi di comportamento etico e professionale ai quali la figura professionale del Sensory Project Manager e del Sensory Project Manager Junior (di seguito genericamente indicati come Sensory Project Manager (SPM) devono riferirsi e adottare in ogni momento della loro attivit\u00e0 professionale.<\/h3>\n<p align=\"center\"><b>Principi Generali<\/b><\/p>\n<p><b>&nbsp;<\/b><\/p>\n<p><b>ARTICOLO 1 &#8211; AMBITO DI APPLICAZIONE<\/b><\/p>\n<ol>\n<li>Il presente codice deontologico si applica ai SPM iscritti alla Societ\u00e0 Italiana di Scienze Sensoriali (SISS) nell&#8217;esercizio della professione e nei rapporti fra loro e con i terzi. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento della professione, \u00e8 auspicabile che anche coloro che operano in ambito sensoriale pur non essendo iscritti all\u2019associazione ispirino il loro operato ai principi del presente codice.<\/li>\n<li>Il SPM \u00e8 tenuto alla loro conoscenza e applicazione nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale, nei rapporti tra colleghi e nei confronti dei terzi.<\/li>\n<li>L&#8217;ignoranza delle presenti norme deontologiche non costituisce causa di esclusione della responsabilit\u00e0 disciplinare.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b>&nbsp;<\/b><\/p>\n<p><b>ARTICOLO 2 \u2013 MANCATA OSSERVANZA E SANZIONI<\/b><\/p>\n<p>1. L&#8217;inosservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite nel presente Codice Deontologico e ogni azione od omissione comunque contraria al decoro, alla dignit\u00e0 ed al corretto esercizio della professione sono perseguibili disciplinarmente.<\/p>\n<p>2. Spetta al Collegio dei Probiviri della SISS intervenire con sanzioni disciplinari adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. A tal fine tale organo potr\u00e0 attivarsi d&#8217;ufficio o su segnalazione allo Sportello di cui all\u2019art. 13 del Regolamento da parte di un iscritto all&#8217;associazione o di un utente interessato.<\/p>\n<p>3. Le sanzioni devono comunque essere adeguate alla gravit\u00e0 dei fatti e devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti nonch\u00e9 delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l&#8217;infrazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>ARTICOLO 3 &#8211; SANZIONI DISCIPLINARI E MISURE CAUTELARI<\/b><\/p>\n<p>1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente codice sono intese a sanzionare, nel rispetto dell\u2019art. 2 del codice stesso, l\u2019accertata violazione di alcuno dei doveri del SPM.<\/p>\n<p>2. Le misure cautelari sono intese a prevenire, limitare o impedire la protrazione del verificarsi di pregiudizi e danni di qualunque genere connessi con l\u2019esistenza, a carico di un SPM, di un procedimento penale o di un procedimento disciplinare.<\/p>\n<p>a) CENSURA:<\/p>\n<p>1. La censura \u00e8 sanzione disciplinare consistente nel biasimo formale al SPM per un suo comportamento contrario alle norme deontologiche e nell\u2019ammonimento a mantenere, per il futuro una condotta scrupolosamente ossequente alle regole di comportamento professionale.<\/p>\n<p>2. La censura \u00e8 irrogata mediante comunicazione scritta in forma di raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al domicilio professionale e all\u2019indirizzo di residenza del SPM, nei casi in cui il comportamento del soggetto sanzionato, pur violativo dei doveri deontologici, non abbia cagionato pregiudizi irreparabili e permanenti, e quelli eventualmente causati siano stati riparati dall\u2019interessato prima della pronuncia disciplinare.<\/p>\n<p>b) SOSPENSIONE:<\/p>\n<p>1. La sospensione \u00e8 la dichiarazione di impossibilit\u00e0 temporanea di svolgere la professione o l\u2019attivit\u00e0 di SPM sotto le insegne dell\u2019Associazione. Essa \u00e8 irrogata in casi di violazioni di gravit\u00e0 tale da non consentire l\u2019allontanamento permanente dell\u2019interessato dalla compagine associativa.<\/p>\n<p>2. Oltre ai casi di sospensione dall\u2019esercizio professionale previsti nel codice penale, importano la sospensione dall\u2019esercizio della professione:<\/p>\n<p>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; L\u2019interdizione dai pubblici uffici per la durata non superiore ai tre anni, salvo che non si renda necessaria la radiazione;<\/p>\n<p>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario fuori dai casi previsti dall\u2019articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e custodia, l\u2019applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste nell\u2019articolo 215, comma terzo numeri 1,2,3 del codice penale;<\/p>\n<p>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; L\u2019emissione di un\u2019ordinanza applicativa di misure cautelari personali di natura detentiva previste dal codice di procedura penale.<\/p>\n<p>3. La sospensione ha durata variabile, a seconda della gravit\u00e0 dell\u2019illecito, da cinque giorni a tre anni.<\/p>\n<p>c) RADIAZIONE:<\/p>\n<p>1. La radiazione \u00e8 la dichiarazione di impossibilit\u00e0 definitiva di svolgere la professione o l\u2019attivit\u00e0 di SPM sotto le insegne dell\u2019associazione.<\/p>\n<p>2. La radiazione \u00e8 pronunciata contro il SPM che, con la sua condotta, abbia gravemente compromessa la propria reputazione e la dignit\u00e0 della professione, in modo tale da imporre l\u2019allontanamento permanente dell\u2019interessato dall\u2019associazione.<\/p>\n<p>3. La condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l\u2019amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l\u2019economia pubblica, l\u2019industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per un altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore al minimo di due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto.<\/p>\n<p>4. Importano parimenti la radiazione di diritto:<\/p>\n<p>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; L\u2019interdizione dei pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, o l\u2019interdizione dall\u2019esercizio della professione per una eguale durata;<\/p>\n<p>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell\u2019articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l\u2019assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;<\/p>\n<p>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; la condanna definitiva per un qualsiasi reato commesso in relazione all\u2019attivit\u00e0 professionale o in occasione di essa, o all\u2019appartenenza e all\u2019esercizio delle funzioni inerenti a una carica nell\u2019associazione, o in occasione di esse.<\/p>\n<p>5. La radiazione di diritto deve comunque essere pronunciata all\u2019esito di regolare procedimento disciplinare.<\/p>\n<p>d) SOSPENSIONE CAUTELARE:<\/p>\n<p>1. La sospensione, a titolo cautelare, pu\u00f2 essere disposta nei confronti dell\u2019iscritto che venga a trovarsi in una qualsiasi situazione di incompatibilit\u00e0 o di conflitto di interessi con l\u2019appartenenza all\u2019associazione o con l\u2019esercizio della professione di SPM, e cessa nel momento in cui l\u2019iscritto ha rimosso detta situazione o in cui le sue dimissioni dall\u2019associazione sono effettive.<\/p>\n<p>2. Resta ferma la facolt\u00e0 di infliggere la misura della sospensione a titolo sanzionatorio, anche in proseguimento di quella applicata in via cautelare, una volta rimossa la situazione di incompatibilit\u00e0 o conflitto di interessi.<\/p>\n<p>3. La situazione di incompatibilit\u00e0 o conflitto di interessi dell\u2019iscritto con l\u2019appartenenza all\u2019associazione o con l\u2019esercizio della professione di SPM deve essere sempre valutata in concreto, relativamente alle circostanze in cui essa sorge e in cui si manifesta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>ARTICOLO 4 &#8211; DOVERI DI ONEST\u00c0, DIGNIT\u00c0 E DECORO<\/b><\/p>\n<p>1. Il SPM deve ispirare la propria condotta all&#8217;osservanza dei doveri di onest\u00e0, dignit\u00e0 e decoro.<\/p>\n<p>2. L&#8217;esercizio della professione di SPM prescinde da considerazioni di ordine religioso, razza, genere, nazionalit\u00e0, classe sociale, ideologia politica.<\/p>\n<p>3. Il SPM \u00e8 tenuto a rispettare e applicare le seguenti norme, sia per prestazioni professionali saltuarie che continuative.<\/p>\n<p><b>&nbsp;<\/b><\/p>\n<p><b>ARTICOLO 5 &#8211; DOVERI DI LEALT\u00e0 e CORRETTEZZA<\/b><\/p>\n<p>1. Il SPM deve svolgere la propria attivit\u00e0 professionale con lealt\u00e0 e correttezza.<\/p>\n<p>2. Nei casi in cui, nell&#8217;esercizio della professione, il SPM si trovi per qualunque ragione in una situazione di conflitto di interessi, di incompatibilit\u00e0 con il proprio stato giuridico o esistano specifiche ragioni di conflitto fra i propri doveri professionali e gli interessi di un cliente, deve dare comunicazione a tutti i soggetti interessati. Laddove il conflitto di interessi non sia espressamente accettato dagli interessati o non possa essere in alcun modo rimosso, il SPM deve immediatamente rinunciare al mandato professionale.<\/p>\n<p>3. In caso si verifichi una situazione di conflitto di interessi dichiarata e accettata dalle parti, anche tacitamente, il SPM deve operare nell\u2019interesse dell\u2019affidabilit\u00e0 e della correttezza dei risultati, con integrit\u00e0 e onest\u00e0, mantenendo la propria autonomia di giudizio (si veda ad esempio il caso in cui il SPM si trovi a gestire studi commissionati da pi\u00f9 committenti in rapporto cliente-fornitore tra loro).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>ARTICOLO 6 &#8211; DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA<\/b><\/p>\n<p>1. Il SPM pu\u00f2 divulgare a terzi o pubblicare in studi scientifici informazioni acquisite nell&#8217;esercizio della sua attivit\u00e0 professionale solo nel pieno rispetto degli accordi presi con il committente.<\/p>\n<p>2. Il SPM \u00e8 tenuto a preservare la segretezza e la riservatezza anche delle informazioni che riguardino ex-clienti.<\/p>\n<p>3. Il SPM \u00e8 tenuto a garantire il rispetto del segreto professionale e il vincolo di riservatezza anche per i propri collaboratori e dipendenti e per tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p>4. Il SPM \u00e8 tenuto a non comunicare alle persone direttamente coinvolte nella valutazione dei prodotti (giudici e consumatori) eventuali informazioni relative agli obiettivi dei progetti, notizie riservate sui prodotti o sulle tecnologie di produzione o il marchio a meno di situazioni che richiedano esplicitamente la divulgazione di tali informazioni.<\/p>\n<p>5. Il SPM deve inoltre rispettare il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilit\u00e0 e all&#8217;anonimato delle persone coinvolte nelle valutazioni (panel di giudici, gruppi di consumatori) garantendo loro la piena libert\u00e0 di concedere o rifiutare il consenso informato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>ARTICOLO 7 &#8211; DOVERE DI COMPETENZA E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<\/b><\/p>\n<p>1. Il SPM, nello svolgimento della sua attivit\u00e0 di ricerca o di servizio, mette a disposizione con lealt\u00e0 e rigore le sue competenze professionali, salvaguardando la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle procedure e delle tecniche da utilizzare per la sua attivit\u00e0 e nell\u2019elaborazione e interpretazione dei risultati.<\/p>\n<p>2. Il SPM \u00e8 responsabile dei risultati ottenuti, delle valutazioni, delle interpretazioni che ne ricava.<\/p>\n<p>3. Il SPM \u00e8 tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l&#8217;aggiornamento delle proprie conoscenze secondo quanto definito nel Regolamento della SISS, al fine di soddisfare le esigenze dei singoli committenti e dare maggiore valore e credito all&#8217;esercizio della professione.<\/p>\n<p>4. Il SPM \u00e8 tenuto ad impegnarsi in attivit\u00e0 professionali che supportino lo sviluppo e le conoscenze delle scienze sensoriali e dell\u2019applicazione dei metodi sensoriali, esistenti o emergenti, come anche partecipare ad attivit\u00e0 che sviluppino le competenze e conoscenze delle figure professionali e che diano valore e credito all&#8217;esercizio della professione.<\/p>\n<p>5. Il SPM deve trasmettere le proprie competenze per la formazione dei propri collaboratori e aspiranti professionisti nel campo delle scienze sensoriali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>ARTICOLO 8 &#8211; DIVIETO DI USO DI TITOLI INESISTENTI E DEL MATERIALE APPARTENENTE ALLA SISS<\/b><\/p>\n<p>1. Sono sanzionabili disciplinarmente l&#8217;uso non autorizzato del logo SISS o del materiale ottenuto dalla partecipazione alle attivit\u00e0 dell\u2019Associazione.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Rapporti con i colleghi<\/b><\/p>\n<p><b>&nbsp;<\/b><\/p>\n<p><b>ARTICOLO 9 \u2013 RAPPORTI CON I COLLEGHI<\/b><\/p>\n<p>1. Il SPM deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialit\u00e0 e lealt\u00e0, al fine di rendere pi\u00f9 serena e corretta l&#8217;attivit\u00e0 professionale e al fine di affermare un&#8217;identit\u00e0 professionale e una cultura comune nei differenti settori in cui la professione si articola.<\/p>\n<p>2. Il SPM deve astenersi da ogni attivit\u00e0 o forma di pubblicit\u00e0 che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non deve esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, n\u00e9 ingenerare la convinzione della superiorit\u00e0 o convenienza delle proprie prestazioni.<\/p>\n<p><b>&nbsp;<\/b><\/p>\n<p><b>ARTICOLO 10 &#8211; CONCORRENZA<\/b><\/p>\n<p>1. Il SPM deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa definirsi di &#8220;concorrenza sleale&#8221;.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Rapporti con i panelisti e i consumatori<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>ARTICOLO 11 &#8211; SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA<\/b><\/p>\n<p>1. Le valutazioni svolte dal SPM devono essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari garantendone l\u2019idoneit\u00e0 al consumo, se necessario ricorrendo anche ad analisi microbiologiche.<\/p>\n<p>2. Il SPM ha il dovere e la responsabilit\u00e0 di far rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di igiene alimentare, fornendo in merito, ove occorra, opportune raccomandazioni sul corretto comportamento da adottare durante la gestione e la preparazione dei prodotti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>ARTICOLO 12 &#8211; SICUREZZA ALIMENTARE<\/b><\/p>\n<p>1. Il SPM, nell&#8217;ambito della propria attivit\u00e0 si impegna a garantire la sicurezza e la qualit\u00e0 merceologica degli alimenti. Laddove riscontri irregolarit\u00e0 o situazioni che possano compromettere la qualit\u00e0 merceologica o la sicurezza degli alimenti o la salute del giudice o del consumatore, si impegna a sospendere l\u2019attivit\u00e0 e a segnalare il fatto al cliente\/committente.<\/p>\n<p>2. Il SPM deve poter dichiarare l\u2019elenco degli ingredienti dei prodotti analizzati.<\/p>\n<p>3. Quando la valutazione riguardi prodotti non alimentari (es. sniff test) \u00e8 d\u2019obbligo per il SPM richiedere la lista degli ingredienti e la garanzia di non tossicit\u00e0 da parte del committente.<\/p>\n<p>4. In mancanza di specifici riferimenti normativi il SPM deve comunque dirigere le prove in modo che la quantit\u00e0 consumata di alimenti o ingredienti alimentari non ecceda livelli che possano costituire fattore di rischio per la salute.<\/p>\n<p>5. Qualora le attivit\u00e0 professionali abbiano come oggetto lo studio sul comportamento o le preferenze degli animali (es. Pet food), il SPM si impegna a rispettarne la natura e a evitare loro sofferenze.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>ARTICOLO 13 \u2013 Consenso informato<\/b><\/p>\n<p>1. Il SPM dovr\u00e0 assicurarsi che i partecipanti alle valutazioni siano esenti da allergie o patologie connesse ai prodotti da valutare attraverso la redazione di una \u201cliberatoria\u201d che i partecipanti dovranno firmare in fase di reclutamento.<\/p>\n<p>2. Per quanto concerne i soggetti che, per et\u00e0 o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potest\u00e0 genitoriale o la tutela.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><b>IMPATTO AMBIENTALE<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>ARTICOLO 14 &#8211; VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI<\/b><\/p>\n<p>1. Nell&#8217;ambito della propria attivit\u00e0 il SPM si pone come obiettivo la massima valorizzazione delle risorse naturali e il minimo spreco di sostanze alimentari o che possono inquinare l\u2019ambiente, contribuendo alla realizzazione di efficaci sistemi di recupero e realizzando sistemi di valorizzazione di eccedenze.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/scienzesensoriali.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Codice_deontologico_SISS.pdf\">Il Codice Deontologico SISS<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il presente codice deontologico definisce i principi di comportamento etico e professionale ai quali la figura professionale del Sensory Project Manager e del Sensory Project Manager Junior (di seguito genericamente indicati come Sensory Project Manager (SPM) devono riferirsi e adottare in ogni momento della loro attivit\u00e0 professionale. 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