Bylaw

Art. 1 – Regolamento

Il presente Regolamento definisce le norme per il funzionamento interno dell’Associazione come riportato all’art. 18 dello Statuto dell’Associazione.

 

Art. 2 – Attività dell’associazione

Per conseguire le finalità dell’Associazione attraverso le attività specificate all’art. 3 dello Statuto, il Consiglio Direttivo delibera sulle iniziative da attuare avendo cura di definire gli scopi, l’appropriatezza degli aspetti scientifici e culturali, la sostenibilità finanziaria, il rientro d’immagine per l’Associazione.

Tali iniziative potranno essere promosse anche da Soci ordinari che avranno l’obbligo di presentare al Consiglio Direttivo, per l’approvazione, un piano che dettagli gli aspetti sopracitati.

Nessun Socio ordinario potrà dar luogo ad iniziative pubbliche a nome dell’Associazione se non a seguito di specifica delibera del Consiglio Direttivo. In ogni caso, la supervisione dell’attuazione pratica delle iniziative promosse spetta ad uno o più i facenti parte del Consiglio Direttivo.

Gli eventi per i quali l’Associazione riterrà opportuno attivarsi potranno essere organizzati in collaborazione con istituzioni scientifiche e culturali.

Spetta al Consiglio Direttivo esprimersi sull’adeguatezza delle collaborazioni. 
Il sostegno da parte di privati a eventi organizzati dall’Associazione sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo per opportunità e adeguatezza.

 

Art. 3 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che può avvalersi a tal fine di più mezzi di comunicazione, ivi compresa la posta elettronica. Le convocazioni con questo mezzo sono valide se è possibile documentare il ricevimento della convocazione da parte di tutti i componenti del Consiglio stesso.

È facoltà del Presidente valutare il ricorso a video-conferenze o riunioni telematiche. Per le riunioni così indette è necessario documentare, fino all’espressione del parere definitivo da parte del Consiglio sul verbale della riunione, che ciascun componente, per ogni punto dibattuto, è a conoscenza della posizione, di ciascun altro facente parte del Consiglio stesso.

In caso di dimissioni irrevocabili del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente fino ad espletamento di nuova elezione del Presidente.
In caso di dimissioni irrevocabili di uno o più Consiglieri il Consiglio Direttivo è legittimato ad operare se è comunque presente alle riunioni la metà più uno dei suoi componenti.

 

Art. 4 – Elezione degli organi dell’associazione

L’Assemblea elegge tutti gli organi dell’Associazione.

Tutte le elezioni sono indette dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno un mese prima dello scadere delle cariche.

Le elezioni sono convocate mediante comunicazione scritta da inviarsi a ciascun Socio anche per mezzo di posta elettronica almeno un mese prima della data fissata. In aggiunta, la data delle elezioni può essere divulgata attraverso altre forme di comunicazione ed eventualmente pubblicizzata sul sito web dell’Associazione.

Per l’elezione di tutti gli organi, tutti i Soci ordinari costituiscono elettorato attivo e passivo.
Per l’elezione di tutti gli organi, ogni Socio ha a disposizione un solo voto. La rappresentanza per delega è ammessa con il limite di quattro deleghe a favore di ogni socio.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei votanti.
Il Vice presidente è eletto a maggioranza dei votanti.
Sono eletti Consiglieri i cinque Soci che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze tra i votanti.
Sono eletti a costituire il Collegio dei Revisori dei conti i tre Soci che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze tra i votanti.
Sono eletti a costituire il Collegio dei Probiviri i tre Soci che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze tra i votanti.

 

Art. 5 – Soci ordinari

Per l’ammissione in qualità di socio ordinario si richiede la presentazione di una domanda scritta in cui il candidato dichiara:

  • di voler partecipare alla vita associativa;
  • di accettare pienamente e senza riserve lo Statuto, il Regolamento associativo e il Codice Deontologico.

 

La procedura di adesione prevede che l’aspirante Socio presenti domanda, congiuntamente al pagamento della quota associativa, al Consiglio Direttivo che ne valuta la regolarità. La domanda, redatta secondo il modello disponibile sul sito web dell’associazione, deve essere accompagnata da titolo di studio e curriculum professionale.

È possibile presentare domanda di ammissione alla SISS in qualunque momento dell’anno. In caso di mancata accettazione della domanda la quota versata sarà interamente resa.

La quota di iscrizione deve essere rinnovata a partire dal 1° gennaio di ogni anno. Il versamento delle quote per il rinnovo dell’iscrizione all’Associazione dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione gestire la campagna di iscrizione, indicando ai soci tempi e modalità del versamento delle quote.

Il mancato versamento della quota associativa è motivo di cancellazione dello stato di Socio. Spetta al Tesoriere proporre al Consiglio la cancellazione dei Soci inadempienti.

La qualità di Socio si perde per recesso o per motivi gravi quali comportamenti o prese di posizione contrastanti con le finalità dell’Associazione. La cancellazione di un Socio per motivi gravi richiede la metà più uno dei voti dei componenti del Consiglio Direttivo.

Tra i soci ordinari si distinguono i soci professionisti con qualifica di entrata e i soci non professionisti.

a) Soci ordinari non professionisti

Rientrano nella categoria dei soci ordinari non professionisti le persone fisiche che per la propria attività possono partecipare attivamente alla vita dell’associazione e che possono dare alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari.

b) Soci ordinari professionisti

Rientrano invece nella categoria dei soci ordinari professionisti le persone fisiche che svolgono attività professionale in ambito sensoriale volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale, secondo quanto specificato di seguito nei successivi articoli del presente regolamento.

L’associazione attesta le seguenti qualifiche professionali:

  • Sensory Project Manager;
  • Sensory Project Manager Junior.

Condizioni fondamentali per l’attestazione della qualifica sono il rispetto dei requisiti di ammissione e l’aggiornamento annuale, come di seguito descritto.

La procedura di richiesta dell’attestazione della qualifica prevede la presentazione della domanda al Consiglio Direttivo che ne valuta la conformità ai requisiti specificati agli art. 6 e 7 del presente regolamento.

 

Art. 6 – Il Sensory Project Manager – requisiti di ammissione

La figura professionale del Sensory Project Manager (SPM) è responsabile oltre che della pianificazione e del coordinamento delle attività connesse allo svolgimento di valutazioni sensoriali e dell’interpretazione dei risultati, anche di attività quali la formazione, la progettazione di studi interdisciplinari, lo sviluppo di approcci e metodi d’indagine e la divulgazione scientifica in ambito sensoriale.

Ai fini dell’ammissione saranno considerati i titoli di studio, la formazione specialistica e l’esperienza professionale come di seguito specificato.

Titolo di studio e percorso formativo

Alla data della presentazione della domanda di ammissione, il SPM deve possedere almeno uno tra i seguenti titoli:

  • Diploma di laurea magistrale/specialistica o titolo equivalente;
  • Diploma di laurea triennale.

Nel caso in cui il piano degli studi non abbia incluso almeno 3 crediti formativi universitari (CFU) in materie AGR/15 di ambito sensoriale è necessario dimostrare di aver avuto una formazione specialistica nel settore dell’analisi sensoriale documentata dalla partecipazione a corsi di formazione della durata minima di 30 ore organizzati dalla SISS o da altri soggetti di chiara e documentata competenza in ambito sensoriale.

Per chiara e documentata competenza si fa qui riferimento alla qualificazione dei docenti. Sono indici di qualificazione dei docenti le esperienze di insegnamento in ambito universitario in materie afferenti l’analisi sensoriale, la produzione scientifica in campo sensoriale in termini di pubblicazioni registrate nelle principali banche dati, le presentazioni ai principali convegni del settore accettate da comitati scientifici, la gestione di laboratori sensoriali accreditati.

In alternativa è possibile sostenere una prova di idoneità professionale volta ad accertare il possesso di conoscenze, abilità e competenze di base in campo sensoriale che sarà organizzata annualmente dalla SISS secondo le modalità definite dall’art. 8.

 

Esperienza professionale

Alla data della presentazione della domanda di ammissione, l’aspirante SPM deve documentare l’esperienza acquisita come di seguito specificato, quantificabile in almeno 3 o 5 anni di svolgimento prevalente e continuativo della professione, rispettivamente se in possesso della laurea magistrale/specialistica/titolo equivalente o della laurea triennale.

Ai fini della valutazione saranno prese in considerazione le esperienze documentate come di seguito specificato:

  • esperienza nella pianificazione e nel coordinamento delle attività connesse allo svolgimento di valutazioni sensoriali;
  • esperienza di ricerca nello sviluppo e applicazione di metodologie sensoriali;
  • esperienza nella formazione nel campo sensoriale in ambito universitario oppure in corsi di formazione organizzati da soggetti di chiara e documentata competenza in ambito sensoriale come sopra specificato;
  • attività di divulgazione scientifica in ambito sensoriale attraverso pubblicazioni e contributo all’organizzazione di convegni, workshop e seminari.

30 crediti formativi universitari (CFU) complessivi acquisiti esclusivamente attraverso corsi universitari e tesi di laurea in materie di ambito sensoriale equivalgono a un anno di esperienza professionale.

Documentazione dell’attività formativa e professionale

La partecipazione a corsi di formazione e l’attività lavorativa dovranno essere documentati attraverso attestati e dichiarazioni sottoscritte dagli enti e/o dalle aziende con chiara definizione del progetto di ricerca, del programma di formazione, delle mansioni e dell’anzianità di servizio. La libera attività professionale può essere documentata attraverso le fatture (anche previa cancellazione dei dati fiscali) e tutto il materiale che può dimostrare l’attività svolta.

L’esperienza di ricerca dovrà essere documentata attraverso la produzione di tesi di laurea magistrale o di dottorato su tematiche sensoriali, l’assegnazione di borse e/o assegni di ricerca legati a progetti di ambito sensoriale, la collaborazione a progetti di ricerca inerenti le scienze sensoriali nella fasi di elaborazione/esecuzione del progetto, la partecipazione a convegni nazionali e internazionali nel campo delle scienze sensoriali, la pubblicazione di articoli su riviste nazionali e internazionali di argomento sensoriale presenti nelle principali banche dati, la pubblicazione di libri in ambito sensoriale.

 

Art. 7 – Il Sensory Project Manager Junior – Requisiti di ammissione

Il Sensory Project Manager Junior (SPMJ) è una figura professionale responsabile dell’organizzazione e del controllo delle attività connesse alle valutazioni sensoriali e nello specifico della selezione, dell’addestramento e del controllo delle prestazioni dei giudici, della realizzazione del disegno sperimentale delle valutazioni, della messa a punto dei protocolli di valutazione, della preparazione dei campioni, della raccolta dei responsi sensoriali, dell’analisi dei dati, della stesura dei rapporti d’analisi.

Ai fini dell’ammissione all’associazione e del riconoscimento degli standard qualitativi professionali previsti saranno considerati il titolo di studio, la formazione specialistica e l’esperienza professionale come di seguito specificato.

Titolo di studio e percorso formativo:

Alla data della presentazione della domanda di ammissione, il SPMJ deve possedere almeno uno tra i seguenti titoli:

  • Diploma di laurea magistrale/specialistica o titolo equivalente;
  • Diploma di laurea triennale;
  • Diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiore).

Nel caso in cui il piano degli studi non abbia incluso almeno 3 crediti formativi universitari (CFU) in materie AGR/15 di ambito sensoriale, è necessario dimostrare di aver avuto una formazione specialistica nel settore dell’analisi sensoriale, documentata dalla partecipazione a corsi di formazione, della durata minima di 30 ore, organizzati dalla SISS o da altri soggetti di chiara e documentata competenza in ambito sensoriale.

Per chiara e documentata competenza si fa qui riferimento alla qualificazione dei docenti. Sono indici di qualificazione dei docenti le esperienze di insegnamento in ambito universitario in materie afferenti l’analisi sensoriale, la produzione scientifica in campo sensoriale in termini di pubblicazioni registrate nelle principali banche dati, le presentazioni ai principali convegni del settore accettate da comitati scientifici, la gestione di laboratori sensoriali accreditati.

In alternativa è possibile sostenere una prova di idoneità professionale volta ad accertare il possesso di conoscenze, abilità e competenze di base in campo sensoriale che sarà organizzata annualmente dalla SISS secondo le modalità definite dall’art. 8.

 

Esperienza professionale:

Alla data della presentazione della domanda di ammissione, l’aspirante SPMJ deve documentare l’esperienza acquisita come di seguito specificato, quantificabile in almeno 1, 2 o 10 anni, rispettivamente se in possesso della laurea magistrale/specialistica/titolo equivalente, della laurea triennale oppure del diploma di scuola superiore. Possono essere documentate le seguente esperienze:

  • esperienza nella conduzione di metodi sensoriali in qualità di responsabile del panel, di addetto alla preparazione e gestione delle valutazioni e all’elaborazione dei risultati;
  • esperienza di ricerca (tesi di laurea magistrale o dottorato, borse di studio o assegni di ricerca, collaborazione a progetti di ricerca) nello sviluppo e applicazione di metodologie sensoriali.

30 crediti formativi universitari (CFU) complessivi acquisiti esclusivamente attraverso corsi universitari e tesi di laurea in ambito sensoriale equivalgono a un anno di esperienza professionale.

 

Documentazione dell’attività formativa e professionale

La partecipazione a corsi di formazione, la fruizione di borse di studio, assegni di ricerca e l’attività lavorativa dovranno essere documentate attraverso attestati e dichiarazioni sottoscritte dagli enti e/o dalle aziende con chiara definizione del progetto di ricerca, del programma di formazione, delle mansioni e dell’anzianità di servizio. La libera attività professionale può essere documentata attraverso le fatture (anche previa cancellazione dei dati fiscali) e tutto il materiale che può dimostrare l’attività svolta.

 

Art. 8 – Natura e oggetto delle prove di idoneità professionale

La prova di idoneità professionale consiste in domande a risposta multipla e/o domande aperte su nozioni di base relative alla pianificazione e conduzione delle valutazioni sensoriali nonché dell’analisi dei risultati.

Le modalità di espletamento della prova saranno comunicate con opportuno preavviso attraverso il sito web e gli altri canali informativi dell’associazione.

Responsabile dell’organizzazione della prova è il Consiglio Direttivo che provvede inoltre a nominare una specifica commissione di valutazione.

 

Art. 9  – Promozione della formazione permanente

L’associazione promuove la formazione permanente dei propri iscritti, organizzando periodicamente specifiche iniziative quali corsi di formazione, seminari, workshop e convegni.

 

Art. 10 – Obbligo di aggiornamento costante

È dovere del SPM e del SPMJ curare la propria preparazione professionale aggiornando costantemente le proprie competenze.

Al fine di ottenere l’attestazione SISS di mantenimento dello standard professionale attraverso l’aggiornamento continuo valevole per le disposizioni della Legge 4/2013, in ciascun anno solare ciascun socio deve attestare di aver partecipato a momenti di formazione e/o aggiornamento in campo sensoriale secondo quanto di seguito specificato per le due figure professionali:

Al Sensory Project Manager sono richieste:

  • la partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento professionale SISS, oppure al workshop annuale SISS o al convegno SISS;

e almeno un’attività tra le seguenti:

  • la partecipazione a workshop o convegni nazionali organizzati dalla SISS (solo se già non conteggiati come attività al punto precedente);
  • la partecipazione a convegni internazionali quali Eurosense e Pangborn oppure workshop e convegni organizzati dalla European Sensory Science Society o dalle associazioni nazionali che ne sono membri;
  • la partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla SISS (solo se già non conteggiati come attività al punto precedente) o da altri soggetti di riconosciuta competenza in ambito sensoriale, documentata come descritto ai precedenti articoli 6 e 7;
  • la presentazione di interventi orali e/o poster accettati da un comitato scientifico o le relazioni su invito nell’ambito di convegni nazionali organizzati dalla SISS e internazionali organizzati dalla European Sensory Science Society, la European Conference in Sensory and Consumer Research (Eurosense) e il Pangborn Sensory Symposium;
  • la pubblicazione di articoli su riviste nazionali e internazionali inserite nelle principali banche dati, oppure di capitoli di libri o libri di ambito sensoriale.

Al Sensory Project Manager Junior è richiesta la partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento professionale SISS, oppure al workshop annuale SISS o al convegno SISS.

 

Art. 11 – Sistema di attestazione

Al fine di tutelare gli utenti e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, l’associazione rilascia ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche e ai sensi della Legge 4/2013, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

a)    alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;

b)    ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;

c)    agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;

d)    alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4 (Legge 4/2013);

La richiesta di attestazione con la relativa documentazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate nel sito web dell’associazione.

L’Associazione autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale di Sensory Project Manager e Sensory Project Manager Junior solo nel caso in cui siano rispettati i requisiti di ammissione e di aggiornamento definiti negli articoli 6,7 e 10 del presente regolamento, ai sensi degli art. 4, 7 e 8 della legge 10/2013, dietro rilascio dell’attestazione da parte del Comitato Direttivo.

 

Art. 12 – Validità dell’attestazione

L’attestazione rilasciata dall’associazione su richiesta dell’iscritto ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo, previo rispetto dei requisiti di aggiornamento costante stabiliti nel presente regolamento. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.

Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

In caso di comportamenti in contrasto con le finalità dell’associazione o in caso di violazione del Codice Deontologico l’attestazione può essere ritirata, su delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 13 – Codice Deontologico e Sportello dell’utente

L’associazione promuove quale forma di garanzia a tutela dell’utente l’adozione di un Codice Deontologico ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e l’attivazione di uno sportello di riferimento per l’utente.

I committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi a tale sportello in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale del Sensory Project Manager e del Sensory Project Manager Junior e agli standard qualitativi richiesti dall’associazione agli iscritti.

Con riferimento anche al Codice Deontologico, art. 2, è stato predisposto, allo scopo, un account di posta: sportello@scienzesensoriali.it (ben visualizzato nella homepage del sito della associazione) al quale qualsiasi cittadino può inoltrare una richiesta di informazioni o una contestazione sull’operato di un socio, dando tutti i dettagli del caso ed i precisi riferimenti del reclamante. Questa email viene automaticamente inoltrata al Collegio dei Probiviri, che attiva un’istruttoria, in accordo con l’art. 2 del citato Codice.

 

Art. 14 – Sanzioni

In caso di violazione delle Codice Deontologico, l’Associazione può comminare sanzioni nei confronti degli iscritti. La sanzione può consistere nel richiamo, nella censura, nella sospensione o nella radiazione a seconda della gravità del fatto, della recidiva e tenuto conto delle specifiche circostanze che hanno concorso alla formazione della violazione. Il Codice Deontologico e il Regolamento specificano le definizioni delle sanzioni e le procedure per i procedimenti disciplinari.

 

Art. 15 – Trasparenza e pubblicità dell’associazione

L’associazione si impegna a pubblicare nel proprio sito web (www.scienzesensoriali.it) gli elementi informativi che presentano utilità per gli utenti, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.

In particolare l’associazione assicura, per le modalità e con le finalità di cui all’art. 4 comma 1 della Legge 4/2013 la piena conoscibilità dei seguenti elementi, dandone pubblicazione sul proprio sito web:

a)     Atto costitutivo, Statuto e Regolamento;

b)    precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;

c)    composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;

d)    struttura organizzativa dell’associazione;

e)    requisiti per la partecipazione all’associazione e per il rilascio dell’attestato di qualità, con particolare riferimento ai titoli di studio, all’esperienza professionale e ai requisiti minimi di aggiornamento professionale richiesti per il mantenimento dell’iscrizione e alla modalità di valutazione da parte dell’associazione dell’assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;

f)      assenza di scopo di lucro.

g)     il Codice Deontologico, le relative sanzioni applicabili in caso di violazione e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari;

h)    l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

i)      le sedi dell’associazione sul territorio nazionale in almeno tre regioni;

j)      la presenza di una struttura tecnico-scientifica rappresentata dal Consiglio Direttivo dell’associazione dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

k)     le garanzie attivate a  tutela  degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello (vedi art. 13 del presente regolamento).

Il rappresentante legale dell’associazione garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

 

Il Regolamento SISS

Società Italiana di Scienze Sensoriali

via Donizetti, 6, 50144, Firenze
C.F. 94097300480

Segreteria:
segreteria@scienzesensoriali.it
sportello@scienzesensoriali.it
amministrazione@scienzesensoriali.it

Posta certificata:
scienzesensoriali@pec.it

Tel: +39 333 4887090
lunedì/mercoledì/venerdì: h 9.00 – 15.00

martedì/giovedì: h 9.00 – 17.30