Art. 1
È costituita una Associazione denominata Società Italiana di Scienze Sensoriali (SISS). L’Associazione ha sede in Firenze, attualmente in Via Donizetti n. c. 6, presso il Dipartimento di Biotecnologie Agrarie (ora Dipartimento di Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali) dell’Università di Firenze.
Art. 2
L’Associazione non persegue fini di lucro. Essa si propone di contribuire al progresso della scienza sensoriale e delle sue applicazioni avendo riguardo anche alla percezione di questi temi da parte del pubblico e dell’insegnamento ai vari livelli.
L’Associazione opera altresì al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza (Art. 1 Legge 4/2013).
Art.3
Per conseguire quanto si propone, l’Associazione potrà:
- promuovere studi, ricerche e discussioni;
- formare osservatori, laboratori e commissioni di studio;
- presentare letture o seminari di Soci o di altre persone invitate dal Consiglio Direttivo;
- organizzare convegni;
- raccogliere e diffondere informazioni;
- curare in proprio o patrocinare la pubblicazione di periodici, notiziari, monografie, raccolte di opere, ovvero altro tipo di materiale bibliografico o documentario;
- operare collegamenti con associazioni affini e con altre istituzioni nazionali, internazionali ed estere, nonché con organi tecnici ministeriali, regionali e locali;
- favorire collaborazioni e scambi intra- ed interdisciplinari;
- amministrare fondi e contributi per attuare studi, premiare lavori scientifici e onorare personalità che abbiano acquisito benemerenze eccezionali nel campo d’interesse della Associazione;
- istituire centri di servizi;
- intraprendere ogni altro atto od iniziativa per conseguire i proponimenti dell’articolo 2;
- rappresentare la figura del Sensory Project Manager e degli operatori direttamente coinvolti nelle attività che riguardano i campi di applicazione e le tecniche delle scienze sensoriali identificati attraverso criteri di qualifica professionale chiaramente definiti all’interno del Regolamento;
- definire quali sono i compiti, i ruoli, le possibilità e i limiti inerenti alla professione di Sensory Project Manager e degli altri operatori direttamente coinvolti nelle attività che riguardano i campi di applicazione e le tecniche delle scienze sensoriali identificati attraverso criteri di qualifica professionale chiaramente definiti all’interno del Regolamento;
- redigere e aggiornare periodicamente un registro con indicati i nominativi degli associati professionisti che sono risultati conformi ai requisiti di qualifica identificati all’interno del Regolamento. Il registro sarà pubblico previa autorizzazione degli interessati, secondo le vigenti leggi della tutela della privacy;
- esercitare uno strumento di controllo e di garanzia dell’offerta professionale corrisposta all’utente secondo quanto definito dal Codice Deontologico riportato all’interno del Regolamento, redatto e approvato ai sensi del presente statuto;
- istituire un Comitato tecnico-scientifico formato da personalità di comprovata esperienza allo scopo di favorire il raggiungimento delle finalità dell’associazione.
Art.4
L’Associazione si compone di:
- Soci ordinari;
- Soci onorari;
- Soci sostenitori.
Art.5
Soci ordinari sono nominati coloro che per la propria attività possono partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e che possono dare alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. Essi godono dell’elettorato attivo e passivo e compongono l’Assemblea Generale.
Tra i soci ordinari sono compresi i soci professionisti con qualifica di entrata, requisiti di mantenimento della qualifica e percorso formativo, iscritti al registro in base alle specifiche modalità riportate nel Regolamento, ed i soci non professionisti come studenti o altre figure interessate al campo delle scienze sensoriali.
Art. 6
Soci onorari sono nominati coloro che abbiano dato contributi di rilevante e indiscusso interesse nel campo d’attività dell’Associazione, pur non godendo dell’elettorato attivo e passivo.
Art. 7
Soci sostenitori sono nominati quanti, persone fisiche o giuridiche o Enti morali, versino annualmente una somma non inferiore a dieci volte la quota sociale dovuta dai Soci ordinari. Essi partecipano alla vita dell’Associazione, pur non godendo dell’elettorato attivo e passivo.
Art. 8
L’ammissione quale Socio dell’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo in base ai criteri di ammissione stabiliti per le diverse figure di soci definite nel Regolamento.
La qualità di Socio obbliga al rispetto dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico. La qualità di Socio si perde per recesso o esclusione per gravi motivi.
Art. 9
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;
- contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.
Art. 10
Per il conseguimento dei propri scopi statutari l’Associazione dispone:
- delle quote sociali;
- delle oblazioni volontarie dei Soci;
- di sovvenzioni e contributi elargiti da privati o Enti;
- dei proventi delle iniziative promosse dalla Associazione.
Art. 11
Sono organi dell’Associazione:
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l’Assemblea Generale dei Soci;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio in nome e per conto dell’Associazione.
Egli convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo e sovrintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali; su tali attività, egli relaziona annualmente all’Assemblea Generale. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato per più di una volta.
Art.13
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente, da cinque Consiglieri tra i quali viene eletto un Tesoriere, tutti eletti dall’Assemblea Generale. Quando non ne fa già parte con altra qualifica, nel Consiglio Direttivo rientra anche, con voto consultivo, il Presidente del precedente Consiglio.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati nella carica. Per tutta la durata del mandato, i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le altre cariche sociali quali previste dagli articoli 15 e 16 del presente Statuto. Le cariche non sono retribuite.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall’Assemblea Generale e di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi statutari. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di:
- nominare, su proposta del Presidente, un Segretario, scelto fra gli associati che godono dell’elettorato attivo e passivo, anche se non facente parte del Consiglio;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento della Associazione, ivi compreso lo svolgimento della funzione di struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale, bilancio da chiudersi con riferimento al 31 dicembre di ogni anno;
- approvare le domande di ammissione alla Associazione, nominare i Soci ordinari o sostenitori;
- approvare le proposte di nomina dei Soci onorari.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro dei suoi componenti elettivi.
Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno quattro componenti. Non è ammessa la rappresentanza per delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 14
L’Assemblea Generale è costituita da Soci ordinari. All’Assemblea possono partecipare tutti gli altri Soci senza diritto di voto.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e in via straordinaria quando esso ne riconosca l’opportunità. L’Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. L’Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno da inviarsi a ciascun Socio almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente; egli nominerà un Segretario. L’Assemblea ha tutti i poteri previsti dalla legge ed in particolare:
- discute e delibera sulle relazioni dell’attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l’azione da svolgere in relazione agli scopi statutari;
- elegge il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri, il Tesoriere, i componenti il Collegio dei Revisori dei conti e i componenti il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- fissa l’ammontare delle quote sociali;
- nomina i Soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche allo Statuto vigente, nei modi previsti dall’art. 17;
- delibera sul Regolamento interno di cui all’art. 18 e sul Codice Deontologico;
- delibera in caso di scioglimento della Associazione, nei modi previsti dall’art. 19.
Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, della metà dei Soci aventi diritto al voto, in regola con il pagamento delle quote sociali; in seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci partecipanti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
La rappresentanza per delega è ammessa con il limite di quattro deleghe a favore di ogni Socio.
Dell’Assemblea verrà redatto un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 15
Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l’esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti ad un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea Generale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Per tutta la durata del mandato, i Revisori non possono ricoprire le altre cariche sociali previste dagli articoli 13 e 16. Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo che devono essere presentate all’Assemblea Generale unitamente ai bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.
Art. 16
La risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra Soci e Soci o tra Soci e l’Associazione, relativamente all’attività sociale, ad eccezione di quelle che non possono formare oggetto di transazione tra le parti, è demandata a un Collegio dei Probiviri, costituito da tre Soci eletti dall’Assemblea Generale. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati. Per tutta la durata del mandato, i Probiviri non possono ricoprire le altre cariche sociali quali previste dagli articoli 13 e 15.
Art. 17
Le modifiche al vigente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Generale. La relativa deliberazione è valida quando siano presenti di persona o per delega i due terzi del Soci e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
Art.18
Le norme per il funzionamento interno dell’Associazione sono stabilite mediante apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea Generale.
Art. 19
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione non potrà essere effettuato se non dietro deliberazione dell’Assemblea Generale, mediante votazione a scrutinio palese, col voto favorevole di persona o per delega di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Per la devoluzione del patrimonio dell’Associazione disporrà l’Assemblea che ha stabilito lo scioglimento.
Art. 20
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.
Firenze, 12 aprile 2013