The Code of Ethics & Standards

Il presente codice deontologico definisce i principi di comportamento etico e professionale ai quali la figura professionale del Sensory Project Manager e del Sensory Project Manager Junior (di seguito genericamente indicati come Sensory Project Manager (SPM) devono riferirsi e adottare in ogni momento della loro attività professionale.

Principi Generali

 

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. Il presente codice deontologico si applica ai SPM iscritti alla Società Italiana di Scienze Sensoriali (SISS) nell’esercizio della professione e nei rapporti fra loro e con i terzi. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento della professione, è auspicabile che anche coloro che operano in ambito sensoriale pur non essendo iscritti all’associazione ispirino il loro operato ai principi del presente codice.
  2. Il SPM è tenuto alla loro conoscenza e applicazione nell’esercizio dell’attività professionale, nei rapporti tra colleghi e nei confronti dei terzi.
  3. L’ignoranza delle presenti norme deontologiche non costituisce causa di esclusione della responsabilità disciplinare.

 

ARTICOLO 2 – MANCATA OSSERVANZA E SANZIONI

1. L’inosservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite nel presente Codice Deontologico e ogni azione od omissione comunque contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono perseguibili disciplinarmente.

2. Spetta al Collegio dei Probiviri della SISS intervenire con sanzioni disciplinari adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. A tal fine tale organo potrà attivarsi d’ufficio o su segnalazione allo Sportello di cui all’art. 13 del Regolamento da parte di un iscritto all’associazione o di un utente interessato.

3. Le sanzioni devono comunque essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

 

ARTICOLO 3 – SANZIONI DISCIPLINARI E MISURE CAUTELARI

1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente codice sono intese a sanzionare, nel rispetto dell’art. 2 del codice stesso, l’accertata violazione di alcuno dei doveri del SPM.

2. Le misure cautelari sono intese a prevenire, limitare o impedire la protrazione del verificarsi di pregiudizi e danni di qualunque genere connessi con l’esistenza, a carico di un SPM, di un procedimento penale o di un procedimento disciplinare.

a) CENSURA:

1. La censura è sanzione disciplinare consistente nel biasimo formale al SPM per un suo comportamento contrario alle norme deontologiche e nell’ammonimento a mantenere, per il futuro una condotta scrupolosamente ossequente alle regole di comportamento professionale.

2. La censura è irrogata mediante comunicazione scritta in forma di raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al domicilio professionale e all’indirizzo di residenza del SPM, nei casi in cui il comportamento del soggetto sanzionato, pur violativo dei doveri deontologici, non abbia cagionato pregiudizi irreparabili e permanenti, e quelli eventualmente causati siano stati riparati dall’interessato prima della pronuncia disciplinare.

b) SOSPENSIONE:

1. La sospensione è la dichiarazione di impossibilità temporanea di svolgere la professione o l’attività di SPM sotto le insegne dell’Associazione. Essa è irrogata in casi di violazioni di gravità tale da non consentire l’allontanamento permanente dell’interessato dalla compagine associativa.

2. Oltre ai casi di sospensione dall’esercizio professionale previsti nel codice penale, importano la sospensione dall’esercizio della professione:

a)    L’interdizione dai pubblici uffici per la durata non superiore ai tre anni, salvo che non si renda necessaria la radiazione;

b)    Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e custodia, l’applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste nell’articolo 215, comma terzo numeri 1,2,3 del codice penale;

c)    L’emissione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali di natura detentiva previste dal codice di procedura penale.

3. La sospensione ha durata variabile, a seconda della gravità dell’illecito, da cinque giorni a tre anni.

c) RADIAZIONE:

1. La radiazione è la dichiarazione di impossibilità definitiva di svolgere la professione o l’attività di SPM sotto le insegne dell’associazione.

2. La radiazione è pronunciata contro il SPM che, con la sua condotta, abbia gravemente compromessa la propria reputazione e la dignità della professione, in modo tale da imporre l’allontanamento permanente dell’interessato dall’associazione.

3. La condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per un altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore al minimo di due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto.

4. Importano parimenti la radiazione di diritto:

a)    L’interdizione dei pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, o l’interdizione dall’esercizio della professione per una eguale durata;

b)    Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell’articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

c)    la condanna definitiva per un qualsiasi reato commesso in relazione all’attività professionale o in occasione di essa, o all’appartenenza e all’esercizio delle funzioni inerenti a una carica nell’associazione, o in occasione di esse.

5. La radiazione di diritto deve comunque essere pronunciata all’esito di regolare procedimento disciplinare.

d) SOSPENSIONE CAUTELARE:

1. La sospensione, a titolo cautelare, può essere disposta nei confronti dell’iscritto che venga a trovarsi in una qualsiasi situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l’appartenenza all’associazione o con l’esercizio della professione di SPM, e cessa nel momento in cui l’iscritto ha rimosso detta situazione o in cui le sue dimissioni dall’associazione sono effettive.

2. Resta ferma la facoltà di infliggere la misura della sospensione a titolo sanzionatorio, anche in proseguimento di quella applicata in via cautelare, una volta rimossa la situazione di incompatibilità o conflitto di interessi.

3. La situazione di incompatibilità o conflitto di interessi dell’iscritto con l’appartenenza all’associazione o con l’esercizio della professione di SPM deve essere sempre valutata in concreto, relativamente alle circostanze in cui essa sorge e in cui si manifesta.

 

ARTICOLO 4 – DOVERI DI ONESTÀ, DIGNITÀ E DECORO

1. Il SPM deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di onestà, dignità e decoro.

2. L’esercizio della professione di SPM prescinde da considerazioni di ordine religioso, razza, genere, nazionalità, classe sociale, ideologia politica.

3. Il SPM è tenuto a rispettare e applicare le seguenti norme, sia per prestazioni professionali saltuarie che continuative.

 

ARTICOLO 5 – DOVERI DI LEALTà e CORRETTEZZA

1. Il SPM deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

2. Nei casi in cui, nell’esercizio della professione, il SPM si trovi per qualunque ragione in una situazione di conflitto di interessi, di incompatibilità con il proprio stato giuridico o esistano specifiche ragioni di conflitto fra i propri doveri professionali e gli interessi di un cliente, deve dare comunicazione a tutti i soggetti interessati. Laddove il conflitto di interessi non sia espressamente accettato dagli interessati o non possa essere in alcun modo rimosso, il SPM deve immediatamente rinunciare al mandato professionale.

3. In caso si verifichi una situazione di conflitto di interessi dichiarata e accettata dalle parti, anche tacitamente, il SPM deve operare nell’interesse dell’affidabilità e della correttezza dei risultati, con integrità e onestà, mantenendo la propria autonomia di giudizio (si veda ad esempio il caso in cui il SPM si trovi a gestire studi commissionati da più committenti in rapporto cliente-fornitore tra loro).

 

ARTICOLO 6 – DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

1. Il SPM può divulgare a terzi o pubblicare in studi scientifici informazioni acquisite nell’esercizio della sua attività professionale solo nel pieno rispetto degli accordi presi con il committente.

2. Il SPM è tenuto a preservare la segretezza e la riservatezza anche delle informazioni che riguardino ex-clienti.

3. Il SPM è tenuto a garantire il rispetto del segreto professionale e il vincolo di riservatezza anche per i propri collaboratori e dipendenti e per tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.

4. Il SPM è tenuto a non comunicare alle persone direttamente coinvolte nella valutazione dei prodotti (giudici e consumatori) eventuali informazioni relative agli obiettivi dei progetti, notizie riservate sui prodotti o sulle tecnologie di produzione o il marchio a meno di situazioni che richiedano esplicitamente la divulgazione di tali informazioni.

5. Il SPM deve inoltre rispettare il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità e all’anonimato delle persone coinvolte nelle valutazioni (panel di giudici, gruppi di consumatori) garantendo loro la piena libertà di concedere o rifiutare il consenso informato.

 

ARTICOLO 7 – DOVERE DI COMPETENZA E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Il SPM, nello svolgimento della sua attività di ricerca o di servizio, mette a disposizione con lealtà e rigore le sue competenze professionali, salvaguardando la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle procedure e delle tecniche da utilizzare per la sua attività e nell’elaborazione e interpretazione dei risultati.

2. Il SPM è responsabile dei risultati ottenuti, delle valutazioni, delle interpretazioni che ne ricava.

3. Il SPM è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l’aggiornamento delle proprie conoscenze secondo quanto definito nel Regolamento della SISS, al fine di soddisfare le esigenze dei singoli committenti e dare maggiore valore e credito all’esercizio della professione.

4. Il SPM è tenuto ad impegnarsi in attività professionali che supportino lo sviluppo e le conoscenze delle scienze sensoriali e dell’applicazione dei metodi sensoriali, esistenti o emergenti, come anche partecipare ad attività che sviluppino le competenze e conoscenze delle figure professionali e che diano valore e credito all’esercizio della professione.

5. Il SPM deve trasmettere le proprie competenze per la formazione dei propri collaboratori e aspiranti professionisti nel campo delle scienze sensoriali.

 

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI USO DI TITOLI INESISTENTI E DEL MATERIALE APPARTENENTE ALLA SISS

1. Sono sanzionabili disciplinarmente l’uso non autorizzato del logo SISS o del materiale ottenuto dalla partecipazione alle attività dell’Associazione.

Rapporti con i colleghi

 

ARTICOLO 9 – RAPPORTI CON I COLLEGHI

1. Il SPM deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l’attività professionale e al fine di affermare un’identità professionale e una cultura comune nei differenti settori in cui la professione si articola.

2. Il SPM deve astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non deve esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

 

ARTICOLO 10 – CONCORRENZA

1. Il SPM deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa definirsi di “concorrenza sleale”.

Rapporti con i panelisti e i consumatori

 

ARTICOLO 11 – SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA

1. Le valutazioni svolte dal SPM devono essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari garantendone l’idoneità al consumo, se necessario ricorrendo anche ad analisi microbiologiche.

2. Il SPM ha il dovere e la responsabilità di far rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di igiene alimentare, fornendo in merito, ove occorra, opportune raccomandazioni sul corretto comportamento da adottare durante la gestione e la preparazione dei prodotti.

 

ARTICOLO 12 – SICUREZZA ALIMENTARE

1. Il SPM, nell’ambito della propria attività si impegna a garantire la sicurezza e la qualità merceologica degli alimenti. Laddove riscontri irregolarità o situazioni che possano compromettere la qualità merceologica o la sicurezza degli alimenti o la salute del giudice o del consumatore, si impegna a sospendere l’attività e a segnalare il fatto al cliente/committente.

2. Il SPM deve poter dichiarare l’elenco degli ingredienti dei prodotti analizzati.

3. Quando la valutazione riguardi prodotti non alimentari (es. sniff test) è d’obbligo per il SPM richiedere la lista degli ingredienti e la garanzia di non tossicità da parte del committente.

4. In mancanza di specifici riferimenti normativi il SPM deve comunque dirigere le prove in modo che la quantità consumata di alimenti o ingredienti alimentari non ecceda livelli che possano costituire fattore di rischio per la salute.

5. Qualora le attività professionali abbiano come oggetto lo studio sul comportamento o le preferenze degli animali (es. Pet food), il SPM si impegna a rispettarne la natura e a evitare loro sofferenze.

 

ARTICOLO 13 – Consenso informato

1. Il SPM dovrà assicurarsi che i partecipanti alle valutazioni siano esenti da allergie o patologie connesse ai prodotti da valutare attraverso la redazione di una “liberatoria” che i partecipanti dovranno firmare in fase di reclutamento.

2. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela.

 

IMPATTO AMBIENTALE

 

ARTICOLO 14 – VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI

1. Nell’ambito della propria attività il SPM si pone come obiettivo la massima valorizzazione delle risorse naturali e il minimo spreco di sostanze alimentari o che possono inquinare l’ambiente, contribuendo alla realizzazione di efficaci sistemi di recupero e realizzando sistemi di valorizzazione di eccedenze.

Il Codice Deontologico SISS

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